Presidente, è possibile la vendita di birra alla spina nei mercati, fiere, feste e sagre

23.08.2023

Premesso che la legge deve perseguire i canoni della sicurezza, di logica e buon senso

Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

  • art. 87 vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico

  • art. 176 Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché' la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a ((litri 0,200)) per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a ((litri 0,33)) per le altre.

Il TULPS (r.d. 773) all' art. 87 ci dice che la vendita ambulante di prodotti alcolici è vietata, tranne che per quelle che rispettano i requisiti del citato art. 176 dell' allegato regolamento (r.d. 635)

La legge 287/91 all'art.5, comma 2 dispone: La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno (da non confondere con le aree mercatali), nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto (quindi è palesemente evidente che il divieto non va esteso ai mercati). Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.

Se da un lato c'è il TULPS e allegato regolamento che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche che non rispettano determinati requisiti, dall'altro abbiamo la legge 287/91 che in base alla gradazione specifica dove, come e quando la somministrazione si può o non si può fare es. (divieto di somministrazione nelle sagre o fiere ecc.. di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume), (è possibile somministrare bevande aventi un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, almeno che il Sindaco non lo vieta).

I poche parole è evidente una criticità. Rimanendo in tema commerciale di "è possibile vendere o no" non si può fare a meno di notare che è vietata la vendita ma è possibile la somministrazione a determinate condizioni e criteri.

Che senso ha vietare la vendita di prodotti sfusi "birra alla spina" (che tra l'altro ha una gradazione esigua 2/3° max. 5) in determinati luoghi quando poi la grande distribuzione ed i grandi marchi vendono nei bar, pub, ristoranti, supermercati, esercizi di vicinato ecc.., adiacenti a tutta quella lista di luoghi di cui alla legge 287/91 all'art.5, comma 2 prodotti imbottigliati, venduti in recipienti di metallo o di vetro con tappo in metallo di facile apertura e veloce consumo con gradazioni che arrivano a 14°, nessuno.

Vista la materia che tratta espressamente il tema della sicurezza poniamo 2 quesiti:

  1. è preferibile e più sicuro vendere e somministrare in tutta quella lista di luoghi di cui alla legge 287/91 all'art.5, comma 2 prodotti di bassa gradazione e con contenitori e tappi biodegradabili?
  2. è preferibile è più sicura la vendita di prodotti imbottigliati, venduti in recipienti di metallo o di vetro con tappo in metallo di facile apertura e veloce consumo con gradazioni che arrivano a 14° nelle vicinanze di luoghi di cui alla legge 287/91 all'art.5, comma 2 ?

Parere

Pertanto alla luce di quanto evidenziato, premesso che il tappo/coperchio è diventato una consuetudine igienica di tutti gli esercizi commerciali, agli effetti dell'art. 86 del TULPS, possiamo concludere che, la vendita di birra alla spina:

  • nei mercati è consentita, purché in recipienti chiusi, come i prodotti in bottiglia chiusi, in quanto non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale (che nel caso specifico è il posteggio assegnato con atto autorizzativo ed annessa attrezzatura riportata tra i beni aziendali)
  • mentre è oggetto di interpretazione amministrativa la vendita nei luoghi di cui alla legge 287/91 all'art.5, comma 2 perbevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.

Il nostro punto di vista

A nostro modesto parere è molto più sicuro vendere e somministrare prodotti di bassa gradazione e con contenitori biodegradabili, anche all'interno di quei luoghi, piuttosto che vendere e consentire il consumo fuori la soglia di un qualunque esercizio di prodotti imbottigliati, venduti in recipienti di metallo o di vetro con tappo in metallo di facile apertura e veloce consumo con gradazioni che arrivano a 14°.

Ovviamente lunge da noi il voler porre un divieto ai prodotti in bottiglia del secondo quesito. 

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